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CAPITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 21 - MODIFICHE.
Eventuali modifiche o sostituzioni del presente Regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d’Istituto ed approvate a maggioranza di due terzi, previa consultazione degli studenti.
Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE.
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28.11.2008, e portato a conoscenza dei soggetti interessati mediante affissione all’Albo generale d’Istituto, entrerà in vigore in data 1° Dicembre 2008.
2. Ha efficacia provvisoria fino alla fine dell’anno scolastico in corso, al fine di valutarne la rispondenza alle esigenze dell’Istituto ed è passibile di eventuali modifiche.
3. Quanto non previsto dal presente Regolamento resta disciplinato dalle norme vigenti in materia.
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