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CAPITOLO III - DOVERI DEGLI STUDENTI |
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Art. 2 – COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI.
All’interno e nell’ambito dell’edificio scolastico è d’obbligo un linguaggio e un comportamento corretto nel segno del rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e dell’ambiente. Gli studenti sono tenuti ad osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Art. 3 – DIVIETO DI FUMARE.
Tutte le componenti scolastiche devono rispettare all’interno dell’Istituto le norme sul fumo (L. 11/11/75 n. 584).
Art. 4– ENTRATA NELL’ISTITUTO.
1. Gli studenti entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l’ora di inizio delle lezioni.
2. Gli studenti che arrivano entro i 10 minuti successivi all’orario di inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe dal docente della prima ora, che lo annoterà sul registro di classe.
3. Oltre il suddetto termine gli studenti possono essere ammessi in classe all’inizio della seconda ora di lezione dal docente dell’ora che annoterà sul registro di classe il numero dei ritardi.
4. Gli ingressi in 2^ ora possono raggiungere il numero massimo di 10 nell’intero anno scolastico.
Superato tale tetto, il Docente Coordinatore lo annoterà sul registro e lo studente non potrà più entrare in ritardo a scuola e in classe e i genitori saranno convocati per un colloquio con l’Ufficio di Presidenza.
5. Gli alunni pendolari che abitano in zone della città situate al di fuori del Raccordo Anulare o comunque in zone difficilmente raggiungibili possono chiedere un permesso permanente di entrata posticipata, che deve essere comunque autorizzata dall’Ufficio di Presidenza, per un’ulteriore tolleranza di 5 minuti.
Art. 5– ORE INTERMEDIE.
1. Gli studenti devono trovarsi in classe quando entra l’insegnante.
2. I permessi di uscita dalle aule, in via eccezionale, debbono riguardare solo un alunno per volta e possono essere autorizzati per un tempo molto breve.
Art. 6– PAUSE DI SOCIALIZZAZIONE.
1. Durante le 2 pause di socializzazione gli studenti possono accedere al cortile interno e consumare le merende qui o nei corridoi; è proibito entrare in aula con panini o bevande dopo la pausa di socializzazione.
2. Al termine della pausa, gli studenti devono rientrare immediatamente in aula.
Art. 7– USCITE ANTICIPATE.
1. Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per comprovati motivi, su richiesta del genitore o dell’esercente la potestà che si presentano a scuola in caso di alunno minorenne, o su richiesta sottoscritta su apposito modulo, in caso di alunno maggiorenne.
2. Gli studenti che vogliano usufruire di un’uscita anticipata dovranno comunque frequentare le lezioni del mattino per non meno di 4 ore.
3. La richiesta di uscita anticipata dovrà essere presentata su apposito modulo, che sarà firmato dal docente dell’ora di uscita, controfirmato dal D.S. o dal collaboratore vicario del D.S. che comunque dovranno autorizzarla.
4. Il Docente Coordinatore di classe controllerà che non si verifichi un abuso di tale concessione.
Art. 8– ASSENZE.
1. L’assenza dalle lezioni deve sempre essere giustificata, il giorno della ripresa delle lezioni, all’insegnante della prima ora di lezione che provvederà ad annotarlo sul registro di classe.
2. Eccezionalmente, e in casi non ricorrenti, è consentita l’ammissione dell’alunno senza giustificazione, purchè il giorno successivo la presenti.
3. Dopo 5 giorni di assenza consecutiva è necessario esibire anche il certificato del medico curante.
4. Tutte le assenze devono essere registrate e controllate.
5. Il Docente Coordinatore di classe segnala tempestivamente alle famiglie assenze e ritardi ripetuti e/o non giustificati.
Art. 9 – ASSENZE COLLETTIVE.
Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata.
Art. 10 – RISPETTO DEGLI SPAZI.
1. Le strutture, gli spazi e le attrezzature della comunità scolastica –che si intende estesa anche fuori dell’edificio scolastico, quando si effettuano visite e viaggi di istruzione, stages, ecc.- devono essere rispettate dagli studenti nella loro integrità e preservate da danneggiamenti.
2. Eventuali danni potranno essere addebitati agli studenti responsabili che dovranno risponderne secondo le norme stabilite nel regolamento di disciplina.
3. Il Docente dell’ ultima ora avrà cura di controllare che l’aula e le suppellettili siano lasciate in condizioni accettabili.
Art. 11 – USO DEI TELEFONI CELLULARI.
L’utilizzo del telefono cellulare è proibito durante le lezioni, così come, in classe e, in generale nella scuola, non si possono usare lettori musicali, carte da gioco o materiale non attinente all’attività scolastica. |
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